Art. 26.
(Querela, richiesta e istanza).

      1. In materia di querela, richiesta e istanza, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) prevedere che nei casi in cui la legge stabilisca che il reato sia perseguito a querela della persona offesa, la querela possa essere proposta, secondo i requisiti e con le modalità stabiliti dalla legge processuale, entro tre mesi dal giorno in cui l'offeso sia venuto a conoscenza della commissione del reato, salvo che la legge stabilisca un termine diverso; che, in caso di pluralità di persone offese, il termine

 

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per proporre la querela decorra separatamente per ciascuna delle persone offese, dal momento in cui ciascuna di esse venga a conoscenza del reato;

          b) prevedere che il reato commesso in danno di più persone sia punibile anche se la querela sia stata proposta da una soltanto di esse;

          c) prevedere che quando la persona offesa si trovi in una obiettiva situazione di soggezione nei confronti dell'autore del reato, il termine di cui alla lettera a) decorra dal momento in cui cessa lo stato di soggezione;

          d) prevedere che la querela debba manifestare in modo inequivoco la volontà che si proceda in ordine al fatto cui essa si riferisce;

          e) prevedere che il diritto di querela sia esercitato:

              1) da chi abbia la potestà di genitore o dal tutore, per i minori di anni quattordici e per gli interdetti;

              2) da un curatore speciale, se la persona offesa dal reato sia incapace e priva di legale rappresentante, ovvero vi sia conflitto di interessi con il legale rappresentante;

              3) dai minori che abbiano compiuto gli anni quattordici e da coloro che siano affidati a un curatore o all'amministratore di sostegno; che, in tal caso, il diritto di querela possa essere altresì esercitato dal genitore, dal curatore o dall'amministratore di sostegno;

          f) prevedere che, in presenza di querela, il reato sia perseguibile nei confronti di tutti coloro che vi abbiano concorso, salva espressa rinunzia da parte del querelante nei confronti di taluno;

          g) prevedere che il diritto di querela non si trasmetta agli eredi, salvo che la legge disponga diversamente; che la morte del querelante non faccia cessare gli effetti della querela presentata, salva espressa remissione da parte dei prossimi congiunti;

 

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          h) prevedere che il diritto di querela non possa essere esercitato in caso di espressa rinuncia o di comportamenti incompatibili con la volontà di proporre querela;

          i) prevedere che la querela possa essere rimessa solo da chi l'abbia proposta;

          l) prevedere che la remissione di querela estingua la perseguibilità del reato e che, per produrre effetti, la remissione della querela debba essere accettata;

          m) prevedere che in caso di più querelanti la remissione della querela da parte di alcuni non produca effetto nei confronti degli altri;

          n) prevedere che nel caso previsto dalla lettera b) la querela possa essere rimessa solo dal querelante;

          o) prevedere che la remissione della querela possa essere effettuata nei confronti di taluni dei querelati, eventualmente condizionando la remissione a prestazioni risarcitorie o riparatorie;

          p) prevedere che nei casi in cui la legge stabilisca che il reato sia perseguito ad istanza della persona offesa si applichino tutte le disposizioni precedenti:

          q) prevedere che nei casi in cui la legge stabilisca che il reato sia perseguito a richiesta del Ministro della giustizia o di altra autorità si applichino le disposizioni di cui alle lettere a), c) ed e);

          r) prevedere che la richiesta e l'istanza siano irrevocabili.